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Ordinanza — n. 4669/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4669/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4669/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO SAVINO nato a ANDRIA il 04/12/1988 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sull'affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto alle quali la sentenza ha risposto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, considerando il quantitativo di stupefacente rinvenuto all'imputato (dal quale erano ricavabili 33 dosi), gli esiti delle operazioni di avvistamento e controllo dello stesso e il rinvenimento delle banconote in suo possesso;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 4669/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha confermato la sussistenza delle recidiva sulla base delle reiterazione dell'illecito e la non occasionalità della ricaduta, negato il riconoscimento delle attenuenti generiche in assenza di elementi favorevoli e in presenza di precedenti specifici e confermato la pena prossima al minimo edittale in base ai criteri ex art. 133 cod. pen. considerati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena attenuazione libera della pena sanzioni penali revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO SAVINO nato a ANDRIA il 04/12/1988 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sull'affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto alle quali la sentenza ha risposto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, considerando il quantitativo di stupefacente rinvenuto all'imputato (dal quale erano ricavabili 33 dosi), gli esiti delle operazioni di avvistamento e controllo dello stesso e il rinvenimento delle banconote in suo possesso;

Ritenuto che il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha confermato la sussistenza delle recidiva sulla base delle reiterazione dell'illecito e la non occasionalità della ricaduta, negato il riconoscimento delle attenuenti generiche in assenza di elementi favorevoli e in presenza di precedenti specifici e confermato la pena prossima al minimo edittale in base ai criteri ex art. 133 cod. pen. considerati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della \Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.