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Ordinanza — n. 4668/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic for failing to address specific sentencing factors in drug case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4668/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Ferrara's appeal inadmissible for being a generic attack on the exclusion of the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant failed to substantiate his arguments by addressing the specific facts found by the Court of Appeal, namely the quantity of 544.70 grams of drugs and the intensity of the intent. Consequently, the court rejected the request and ordered Ferrara to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is a generic attack on the judgment without substantiating the alleged errors by referencing the specific facts and reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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generic appeal non-punishability cause drug quantity intent intensity inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA GIOVANNI nato a FOGGIA il 27/01/1989 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'affermazione della gravità del fatto non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata che ha considerato il quantitativo rinvenuto di sostanza stupefacente (gr. 544,70) e la intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024