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Ordinanza — n. 4666/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal on sentencing discretion and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4666/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing for leniency. The court rejected this as a generic reiteration of factual issues, noting the trial judge correctly exercised discretion by considering the defendant's intent, conduct severity, and criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 60 c.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it merely reiterates factual disputes without legal merit and fails to demonstrate an error in the trial judge's discretionary assessment of the defendant's intent and criminal record.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion criminal appeal inadmissibility reiteration of facts discretionary power abuse attenuazione della pena gravi addebiti penali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 60 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECCESE CRISTIAN nato a TRICASE il 16/12/1989 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso in punto di responsabilità è generica riproposizione di questioni di fatto in ordine alla quali la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici; Ritenuto che, quanto al diniego delle attenuanti generiche, il ricorso é manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato l'intensità del dolo, la gravità della condotta e la negativa personalità dell'imputato desunta dai plurimi precedenti a carico, oltre che l'assenza di elementi favorevoli;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024