Ordinanza — n. 4665/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTO FABIO nato a TRANI il 04/03/1978 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto correttamente la sentenza ha avallato il primo giudizio in ordine agli elementi ostativi alla applicazione di una pena sostitutiva - segnatamente le plurime condanne per reati della stessa specie e l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale - rispetto alla generica deduzione difensiva di ulteriori accertamenti al riguardo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore cJla Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4665/2025 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore cJla Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTO FABIO nato a TRANI il 04/03/1978 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto correttamente la sentenza ha avallato il primo giudizio in ordine agli elementi ostativi alla applicazione di una pena sostitutiva - segnatamente le plurime condanne per reati della stessa specie e l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale - rispetto alla generica deduzione difensiva di ulteriori accertamenti al riguardo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore cJla Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024