Ordinanza — n. 4664/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACUCCHI NICOLA nato a ALTAMURA il 11/01/1988 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, limitandosi a reiterare le deduzioni in fatto proposte in appello sulla destinazione ad uso esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto al ricorrente, alle quali la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici considerando le molteplici circostanze convergenti in ordine alla ipotizzata destinazione allo spaccio, che destituivano di fondamento le dichiarazioni dell'imputato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4664/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACUCCHI NICOLA nato a ALTAMURA il 11/01/1988 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, limitandosi a reiterare le deduzioni in fatto proposte in appello sulla destinazione ad uso esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto al ricorrente, alle quali la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici considerando le molteplici circostanze convergenti in ordine alla ipotizzata destinazione allo spaccio, che destituivano di fondamento le dichiarazioni dell'imputato;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACUCCHI NICOLA nato a ALTAMURA il 11/01/1988 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, limitandosi a reiterare le deduzioni in fatto proposte in appello sulla destinazione ad uso esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto al ricorrente, alle quali la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici considerando le molteplici circostanze convergenti in ordine alla ipotizzata destinazione allo spaccio, che destituivano di fondamento le dichiarazioni dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024