Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4661/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and fails to confront the contested judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4661/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was deemed plainly generic and failed to engage with the contested judgment. The appellant, Andrea Sorrenti, challenged a second-instance decision regarding liability but did not provide specific arguments comparing his claims to the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must specifically confront the contested judgment; a generic complaint lacking factual or legal engagement renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaint failure to confront procedural costs penalty fund fine Cassazione ordinanza liability assessment impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTI ANDREA nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/06/1997 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'affermazione di responsabilità e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024