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Ordinanza — n. 4660/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as irrelevant due to procedural mismatch between ordinary and summary trial tracks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4660/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it raised arguments regarding the summary trial procedure, which did not apply to the ordinary trial conducted in this case. The appellant, Lanotte Antony, challenged the September 2023 appellate court decision, but the court found the reasoning completely irrelevant to the specific facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based on procedural grounds is inadmissible when the alleged procedural defect does not pertain to the actual trial format employed in the specific case.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural mismatch summary trial ordinary trial irrelevant grounds Corte di Cassazione procedural costs sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANOTTE ANTONY nato a BARI il 07/01/1997 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è completamente eccentrico prospettando ragioni afferenti il differente rito del patteggiamento, esulante dal caso di specie svoltosi secondo il rito ordinario; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2024