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Ordinanza — n. 4656/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4656/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4656/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA DONATO nato a CURSI il 06/02/1970 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Lecce ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, quella di primo grado con la quale Donato De Luca è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello; letto il ricorso con il quale sono stati dedotti due motivi di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; letta la memoria del difensore; rilevato che: le censure possono essere esaminate congiuntamente afferendo al medesimo tema della citata causa di non punibilità e non si confrontano con la motivazione della sentenza che ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975; ritenuto che: deve essere richiamato e ribadito il principio per cui «il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02; ; conforme Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); i giudici di merito, al fine di pervenire all'esclusione della causa di non punibilità, hanno anche richiamato i numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio che gravano sull'imputato, oltre che le dimensioni del coltello e non risulta che il ricorso e la successiva memoria si siano adeguatamente confrontati con tali argomenti della decisione; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 4656/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello; letto il ricorso con il quale sono stati dedotti due motivi di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; letta la memoria del difensore; rilevato che: le censure possono essere esaminate congiuntamente afferendo al medesimo tema della citata causa di non punibilità e non si confrontano con la motivazione della sentenza che ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975; ritenuto che: deve essere richiamato e ribadito il principio per cui «il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02; ; conforme Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); i giudici di merito, al fine di pervenire all'esclusione della causa di non punibilità, hanno anche richiamato i numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio che gravano sull'imputato, oltre che le dimensioni del coltello e non risulta che il ricorso e la successiva memoria si siano adeguatamente confrontati con tali argomenti della decisione; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale pena accessoria abuso di materiali oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod. pen
110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello; letto il ricorso con il quale sono stati dedotti due motivi di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA DONATO nato a CURSI il 06/02/1970 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Lecce ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, quella di primo grado con la quale Donato De Luca è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello; letto il ricorso con il quale sono stati dedotti due motivi di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; letta la memoria del difensore; rilevato che: le censure possono essere esaminate congiuntamente afferendo al medesimo tema della citata causa di non punibilità e non si confrontano con la motivazione della sentenza che ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975; ritenuto che: deve essere richiamato e ribadito il principio per cui «il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02; ; conforme Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); i giudici di merito, al fine di pervenire all'esclusione della causa di non punibilità, hanno anche richiamato i numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio che gravano sull'imputato, oltre che le dimensioni del coltello e non risulta che il ricorso e la successiva memoria si siano adeguatamente confrontati con tali argomenti della decisione; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende