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Ordinanza — n. 4655/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to address role and danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4655/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and failed to address the appellant's role in the mafia group. The court noted that the lower tribunal's decision relied on a balanced assessment of the appellant's continued danger and connections, without requiring new facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen.; The appeal against a suspension order in differentiated detention is inadmissible if the grounds are generic and fail to examine the convicted person's role and social danger, as the review extends to motivation but does not require new facts to justify the extension.

Parole chiave

Generato dall'IA
differentiated detention mafia connections social danger inadmissible appeal suspension order proroga della carcerazione criminalità persistente riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen.
Art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFERI GIUSEPPE nato a GELA il 26/06/1963 avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi del ricorso; rilevato 'che: l'unico motivo di ricorso lamenta carenze motivazionali in termini estremamente generici soffermandosi, peraltro, solo su una parte della ratio decidendi; nella sostanza, pertanto, si denunciano vizi di motivazione, trascurando, tuttavia, di prendere in esame la posizione rivestita dal ricorrente nel gruppo mafioso e la pericolosità che ha giustificato la proroga; ai sensi dell'art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene « il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361); tuttavia, «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912); ritenuto che, a fronte di un'adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nella cosca, sulla sussistenza di successivi elementi significativi del mantenimento dei suoi legami e della possibilità di coltivarli, nonché infine sull'assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque ad elementi inequivocannente sintomatici di recupero dei valori di legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga; nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione;considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del