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Ordinanza — n. 4654/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing motivation in plea bargain proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4654/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant attempted to challenge the motivation of the plea bargain sentencing. The appellant argued for a lack of reasoning on the penalty and the recognition of continuation, while the prosecution contended that only specific grounds are permitted under Article 448. The court ruled that such procedural defects regarding motivation are excluded from cassation review in plea bargain cases.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals against sentencing are inadmissible for defects in motivation, being limited strictly to the expression of intent, correlation of requests, legal qualification, and legality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible de plano defect of motivation continuation of crime cassation admissibility motivi di cassazione motivi validi motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; che l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale ha dedotto difetto di motivazione sulla pena e in punto di riconoscimento della continuazione; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIENA MICHELE nato a BRINDISI il 02/08/2002 avverso la sentenza del 13/08/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI Lda6- —a-vvi50 alle partj udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la predetta sentenza è stata disposta l'applicazione a Michele Schiena della pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; che l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale ha dedotto difetto di motivazione sulla pena e in punto di riconoscimento della continuazione; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento in merito alle censure dedotte (difetto di motivazione sulla pena e riconoscimento della continuazione), potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità (de plano, ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen.) del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.