Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for criminal continuity under Art. 81 CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the lower court correctly excluded criminal continuity based on a lack of indicators such as temporal proximity and uniformity of offenses. The appellant argued that continuity existed for specific sentences covering 2010-2014, but the Court noted significant chronological gaps in other cases and the absence of evidence proving the criminal plan was established at the time of the first crime. Consequently, the Court upheld the lower court's factual assessment and rejected the request for continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The recognition of criminal continuity requires concrete indicators of a unified criminal plan, including temporal proximity and homogeneity of offenses, rather than merely a general propensity for crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRENDA VINCENZO nato a CATANIA il 27/12/1973 avverso l'ordinanza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);
«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.
U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti;ritenuto che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Vincenzo Mirenda è stato condannato con le sei sentenze di cui al provvedimento impugnato sul rilievo della mancanza degli indicatori descritti dalla citata giurisprudenza di legittimità, valorizzando, in particolare, la disomogeneità materiale dei fatti, la distanza cronologica, il contesto ambientale, le modalità delle condotte, le diverse oggettività giuridiche dei reati; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale segnala l'avvenuto riconoscimento della continuazione per i fatti giudicati con le sentenze di cui ai nn.
1) e 2) che coprono l'arco temporale 2010 - 2014; le altre sentenze riguardano fatti commessi nel 1998, nel 2001 e nel 2006, ossia episodi avvenuti ad una rilevante distanza cronologica della quale il giudice dell'esecuzione ha segnalato la ricorrenza in funzione della esclusione degli elementi sintomatici idonei a sorreggere la tesi della unicità del disegno criminoso; è stata omessa l'indicazione dell'elemento fattuale asseritamente espunto dalla valutazione del giudice adito in funzione della dimostrazione della configurabilità, sin dalla commissione del primo reato, della unicità del disegno criminoso; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa