Cassation court dismisses appeal against preventive measure violation due to lack of subjective intent and manifest illogicality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating preventive residence obligations. The appellant argued a lack of subjective intent and disproportionality, but the appellate court correctly identified general intent and social danger. The supreme court rejected these claims as generic arguments failing to demonstrate manifest illogicality in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 d.lgs. 159/2011; Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.: The Court of Cassation's review is limited to verifying the absence of manifest illogicality in the lower court's reasoning, excluding a re-examination of material facts or occasional conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENASSAI GIANLUCA nato a VIBO VALENTIA il 01/12/1977 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella di primo grado con la quale Gianluca Benassai è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le relative prescrizioni allontanandosi dalla propria dimora senza avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza; letti i motivi del ricorso con i quali sono stati eccepiti la mancanza dell'elemento soggettivo, oltre alla mancata osservanza del principio di proporzionalità e all'insussistenza dell'offensività della condotta (primo motivo), nonché vizi di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. (secondo motivo); rilevato che: con riferimento all'elemento soggettivo, la Corte di appello di Catanzaro ha fatto corretto riferimento al dolo generico con riguardo alla cosciente volontà di inadempimento degli obblighi, senza che possano rilevare gli scopi che hanno indotto alla commissione della condotta;
è stato dato atto della piena consapevolezza dell'obbligo da parte dell'imputato; tali considerazioni sono state avversate con argomentazioni generiche e basate sulla occasionalità ed episodicità della condotta; la Corte di appello, in punto di diniego della causa di non punibilità ha evidenziato la pericolosità sociale dell'imputato e il precedente penale per evasione; ritenuto che: il ricorso, sul punto, si limita a censurare la motivazione evidenziando la diversità della decisione adottata in un caso simile e vizi manifestamente insussistenti in quanto afferenti a profili analizzati e presi in considerazione (quale la rilevanza della condotta); va richiamato il principio per cui «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett., e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui 2 Le sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.:
Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas