Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4640/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific facts on detention conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4640/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that detention conditions at Tempio Pausania prison violated human dignity, but the court found his criticisms too generic. The court noted that the lower tribunal had already evaluated these issues and rejected claims regarding electrical supply and degradation, requiring specific evidence rather than general assertions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 35ter ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible when the complaint lacks the required specificity regarding the facts and legal grounds, as the court of last instance reviews only for violations of law, not for re-evaluating facts already adequately assessed by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal detention conditions specificity requirement Court of Cassation violation of law regime penitenziario amministrazione penitenziaria stabilimento penitenziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35ter ord. pen.
Art. 366 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZO VINCENZO nato a NAPOLI il 27/12/1964 avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da Vincenzo Palazzo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari ha respinto l'istanza ex art. 35ter ord. pen. in relazione a condizioni detentive contrarie alla dignità della persona in merito a periodi detentivi nel carcere di Tempio Pausania; letto il ricorso; ritenuto che: quanto al criterio di calcolo dello spazio a disposizione del detenuto nel predetto carcere, il ricorrente ha svolto censure generiche afferendo le stesse alla natura approssimativa del calcolo, senza precisare in quali termini la valutazione degli arredi abbia compromesso le condizioni di permanenza nel luogo di reclusione, sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza sovranazionale (pure richiamata in ricorso); con riferimento alle altre condizioni detentive la censura è parimenti priva di specificità avendo trascurato di valutare che il Tribunale di sorveglianza ha dato atto della sussistenza di prove adeguate in ordine alla infondatezza dei rilievi formulati con l'istanza escludendo sia condizioni di degrado che carenze significative dell'erogazione di energia elettrica; da un lato, gli elementi addotti con la censura riguardano profili già adeguatamente valutati dal giudice di merito, dall'altro icircostanze fattuali delle quali si sollecita la rivalutazione in materia, tra l'altro, nella quale il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così