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Ordinanza — n. 4633/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of mitigating circumstances without positive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4633/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances due to a lack of motivation, but the court found this criticism generic. The court ruled that the appellate judges correctly relied on positive elements regarding the defendant's personality and execution methods, rejecting the claim that mere lack of negative factors suffices.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The judge may rely on a single element regarding the offender's personality or the crime's nature to decide on generic mitigating circumstances, and their denial is valid when positive elements are absent.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive elements requirement appellate court review inadmissible appeal criminal procedure law motivazione inadeguata delle censure costituzionali circostanze attenuanti eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitanq
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitanq, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO SALVATORE nato a LENTINI il 20/07/1981 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso con il quale è stata articolata una unica censura con la quale è stato contestato il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che: deve essere ribadito il principio per cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); a ciò deve aggiungersi il richiamo all'ulteriore arresto in base al quale «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitanq, Rv. 195339); inoltre, appare pertinente il richiamo all'ulteriore orientamento consolidato e qui ribadito secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); nel caso di specie, i giudici di appello hanno fatto riferimento alle modalità esecutive dei fatti e alla personalità dell'imputato, a fronte delle quali il ricorrente ha proposto una censura che si è limitata a dedurre la genericità del riferimento, senza allegare circostanze o elementi sottoposti al giudice di merito e da questo non valutati allo scopo di giustificare una diversa conclusione; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am