Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking independent effect on subjective rights under Art. 610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged order was merely a reminder of existing conditions without creating new rights or obligations. The appellant, Giovanni Ameno, challenged a supervision judge's directive prohibiting him from leaving his home after 9:00 PM without authorization, arguing it infringed his rights. The court ruled that since the order simply reiterated prescriptions already established in the original probation grant, it lacked independent legal effect to justify a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the challenged provision lacks independent effect on subjective rights, such as when it merely reiterates existing conditions of a measure without altering the legal situation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENO GIOVANNI nato a CONVERSANO il 24/07/1991 avverso il decreto del 24/07/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI(dato avviso alle parti,1_ . udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e il provvedimento impugnato con il quale, in data 24 luglio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha diffidato Giovanni Ameno al rispetto delle prescrizioni inerenti alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, con particolare riferimento al divieto di allontanamento dal domicilio oltre le 21.00 senza autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso per cassazione ha ad oggetto un provvedimento privo di alcuna incidenza autonoma su diritti soggettivi del ricorrente che è stato semplicemente diffidato al rispetto delle prescrizioni già autonomamente imposte con il provvedimento concessivo della misura alternativa; ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/