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Ordinanza — n. 4627/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging non-appealable incidental evidentiary orders under Art. 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4627/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged an interlocutory order regarding the scheduling of an evidentiary hearing. The appellant argued the scheduling violated procedural deadlines, but the Court noted such orders are not independently appealable. Consequently, the appeal was rejected based on established jurisprudence that incidental evidentiary rulings are non-definitive and subject to modification.

Regesto Legislator

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Art. 398, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against incidental evidentiary orders are inadmissible as these provisions are non-autonomously appealable interlocutory measures.

Parole chiave

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incidental evidentiary order non-autonomously appealable procedural deadlines violation cassation inadmissibility interlocutory ruling ritardo del ministero pubblico termini processuali proroga del periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 398, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
279767); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 25/10/2023
Sez. 3, n. 36372 del 08/09/2021
285712; Sez. 3, n. 36372 del 08/09/2021, Usai, Rv.
Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020
281948; Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020, Formenti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVATO ANTONELLO nato a LATINA il 23/04/1986 avverso l'ordinanza del 26/07/2024 del GIP TRIBUNALE di LATINA Lato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; Letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso ha ad oggetto l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza di ammissione della richiesta di incidente probatorio per violazione dei termini di fissazione dell'udienza ex art. 398, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.; considerato che si tratta di provvedimento interlocutorio non ricorribile autonomamente; rilevato che, in tal senso depone la pacifica giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto:

«è inammissibile il ricorso per cassazione contro le ordinanze istruttorie emesse dal giudice in sede di incidente probatorio, avendo le stesse natura di provvedimenti non autonomamente impugnabili, di contenuto non definitorio, suscettibili di essere revocati o modificati fino alla pronuncia della sentenza» (Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 25/10/2023, dep. 2024, I., Rv. 285712; Sez. 3, n. 36372 del 08/09/2021, Usai, Rv. 281948; Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020, Formenti, Rv. 279767); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec