Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of prescription argument despite procedural suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of prescription was manifestly unfounded. Although the five-year prescription period was suspended from December 2022 to March 2023 due to a health-related postponement requested by the defense, the Court held that the appeal could not be examined at this stage. The decision relied on the principle that manifest unfoundedness precludes the formation of a valid relationship of appeal and bars the examination of non-punishability causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: The inadmissibility of a cassation appeal due to manifest unfoundedness of grounds precludes the formation of a valid relationship of appeal and bars the examination of causes of non-punishability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FRANCESCO nato a BOLOGNA il 12/05/1966 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; letta la memoria del difensore Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; letta la memoria difensiva pervenuta il 28 novembre 2024; dato atto della tardività della memoria depositata oltre il termine di quindici giorni applicabile al presente procedimento in base al combinato disposto degli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso riguarda l'intervenuta prescrizione in ordine alla contravvenzione per la quale si procede, contestata come commessa il 6 marzo 2019; il termine quinquennale di prescrizione è rimasto sospeso, come risulta dalla disamina del verbale di udienza del 16 dicembre 2022, da tale data fino al 17 marzo 2023 a seguito di differimento del procedimento chiesto dal difensore per ragioni di salute dell'imputato; ritenuto che: in tal senso va richiamato il principio in base al quale «in tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice» (Sez. 2, n. 11137 del 28/02/2024, Meocci, Rv. 286132); alla data della pronuncia della sentenza di appello (9 maggio 2024) non era maturato il termine di prescrizione della contravvenzione che è, quindi, decorso successivamente alla pronuncia della predetta decisione; tuttavia, lo stesso termine non può essere rilevato in questa sede stante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, stante la sua manifesta infondatezza; va richiamato l'ulteriore principio per cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; conforme, fra le molte, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm