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Ordinanza — n. 4623/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation violation conviction due to lack of habitual contact evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4623/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating probation conditions. The appellant argued for a retrial and claimed the contacts were occasional rather than habitual, but the court found the appellate court merely re-evaluated uncontested facts without altering factual premises. Consequently, the court ruled that the statutory requirement for habitual association was met based on the frequency and number of documented meetings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 8, comma 4, medesimo d.lgs.: The crime of violating probation conditions regarding association with convicted persons requires habitual or serial behavior, necessitating multiple and stable contacts to be legally configurated.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation violation habitual association reformatio in peius retrial necessity Cassazione ordinanza procedura di revisione penale assistenza riabilitativa infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero, Rv. 285826
Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942
8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942;
Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902
Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902; Sez.
Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 23244/2026 — snpen
Italian Court dismisses appeal against prison sentence for failure to understand residence restriction rules.
Ordinanza — n. 17431/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal request and procedural timing issues regarding prescription.
Ordinanza — n. 46884/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance association rules due to lack of habitual contact.
Ordinanza — n. 10210/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal regarding habitual association with convicted persons under anti-mafia law.
Ordinanza — n. 10722/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding habitual association requirement for violation of special surveillance prescription. The court rejects the claim that a single violation negates habitual association. The decision upholds the lower court's finding of multiple contacts over nine months. The ruling confirms that plural and stable contacts define the crime under the specified law. The court finds the defense arguments insufficient to alter the established facts. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The legal principle requires multiple interactions to constitute the offense. The judgment reinforces the strict interpretation of surveillance violation statutes. The outcome favors the prosecution's position on habitual association. The court emphasizes the need for concrete evidence of repeated behavior. The decision concludes that the lower court applied the law correctly.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTA ANTONIO nato a TARSIA il 21/07/1963 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; letta la memoria difensiva Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto Antonio Presta responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le relative prescrizioni associandosi a persone pregiudicate in periodo compreso tra ottobre 2016 e gennaio 2017; letti i motivi del ricorso con i quali sono state eccepite la mancata effettuazione della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e la mancanza di abitualità della frequentazione; letta la memoria difensiva; rilevato che: quanto al primo motivo, correttamente e in termini ineccepibili (solo genericamente contrastati) la Corte di appello ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale, qui ribadito, in base al quale «il giudice d'appello che, diversamente qualificando il fatto, procede alla "reformatio in peius" della sentenza di primo grado non è tenuto, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata» (Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero, Rv. 285826); nel caso di specie, il giudice di appello si è limitato ad operare una diversa valutazione della medesima piattaforma probatoria valutata in termini diversi da quello di primo grado, con conseguente manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso; la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che «il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942;

Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635); i giudici di merito si sono attenuti a tale principio avendo avuto cura di illustrare il numero degli incontri, la loro frequenza, soffermandosi anche sulle circostanze che hanno consentito di ricostruire l'abitualità degli stessi; ritenuto che a fronte di tali logiche e lineari motivazioni il ricorrente ha contrapposto il secondo motivo con argomenti meramente confutativi e di merito insistendo, con riguardo all'affermazione della responsabilità, sulla natura occasionale e non abituale degli incontri; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa