Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual issues reserved for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance judgment regarding a gun seizure, arguing for acquittal and mitigating circumstances. The court ruled that these arguments concerned pure facts within the trial court's exclusive jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 62bis cod. pen.: Appeals raising purely factual issues regarding the circumstances of an act or the granting of mitigating circumstances are inadmissible as they fall within the exclusive cognizione of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCANTONIO MAURIZIO nato a MARSALA il 26/03/1986 avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dell'atto di impugnazione come convertito dalla Corte di appello di Palermo; rilevato che: i due motivi di ricorso riguardano la mancata assoluzione dell'imputato anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a norma dell'art. 62bis cod. pen.; essendo stata inflitta la pena dell'ammenda, l'atto di appello è stato convertito in ricorso per cassazione; ritenuto che, secondo risalente e consolidato orientamento di questa Corte, «l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art.568, comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato.
Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta» (Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, Annibaldi, Rv. 213835); considerato che: nel caso di specie, il ricorrente ha sollevato questioni di puro fatto richiamando circostanze appartenenti alla cognizione del giudice di merito, quali le condizioni nelle quali è avvenuto il sequestro dell'arma a carico dell'imputato, l'elemento soggettivo dello stesso, gli elementi in base ai quali sarebbero state concedibili le attenuanti generiche; pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.