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Ordinanza — n. 4616/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as withdrawn by defendant under Italian Criminal Procedure Code articles 589 and 591.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4616/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant formally renounced the legal action. The lower court's order was challenged by Paolo Paone, who subsequently withdrew his request, triggering automatic dismissal under specific procedural articles. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 589, commi 2 e 3; Art. 591, comma 1, lett. d); Art. 616 cod. proc. pen.: A formal renunciation of an appeal renders the legal action inadmissible, resulting in the dismissal of the request and the imposition of procedural costs on the appellant.

Parole chiave

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formal renunciation of appeal inadmissibility of legal action Italian Criminal Procedure Code procedural costs award state penalty fund fine rinuncia alle prestazioni d'assicurazione conseguenze del ritiro sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 589, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAONE PAOLO nato a SOVERIA MANNELLI il 05/02/1987 avverso l'ordinanza del 11/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso; che alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità non ascrivibile a carenza di interesse, si stima equo determinare in euro 500,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/12