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Ordinanza — n. 4614/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-activation of substitute sanctions due to preclusion in retrial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4614/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already identified prior criminal records and negative subjective circumstances incompatible with substitute sanctions during the retrial phase. The court ruled that raising the issue of non-activation of substitute sanctions was precluded because the proceedings had consistently remained below the threshold for such sanctions without prior objection.

Regesto Legislator

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Art. 545bis c.p.p.; Art. 545 c.p.p.: The issue of non-activation of substitute sanctions is precluded in retrial proceedings if the case has consistently remained below the threshold for such sanctions without prior objection.

Parole chiave

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substitute sanctions retrial proceedings preclusion principle criminal record negative subjective circumstances sanzione sostitutiva adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 545bis c.p.p.
Art. 545 c.p.p.
art. 545bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAAL MOMODOU DODOU nato il 05/08/1999 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale, in sede di rinvio, Taal Mamadou Dodou è stato ritenuto responsabile per il delitto di tentato furto e condannato alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione e 134 euro di multa, previa eliminazione delle aggravanti della violenza sulle cose e della destinazione a pubblica fede; letto il ricorso con il quale, con unico motivo, si eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata attivazione della procedura ai sensi dell'art. 545bis cod. proc. pen. in punto di sanzioni sostitutive, non essendo stato specificamente interpellato, in merito, l'imputato; rilevato che: nella motivazione della sentenza la Corte di appello ha segnalato la ricorrenza di circostanze incompatibili con l'applicazione delle sanzioni sostitutive, avendo richiamato l'esistenza di precedenti penali per reati della medesima tipologia e indole di quello per il quale si procede; a tale fine, sono state valorizzate le emergenze risultanti dal casellario giudiziale in funzione della illustrazione di un quadro soggettivo negativo; si tratta di circostanze fattuali del tutto incompatibili con l'applicazione della sanzione sostitutiva; ritenuto, altresì, che si verte in tema di giudizio di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio che, nel corso dell'intero procedimento, si è mantenuto sempre al di sotto della soglia di concedibilità delle sanzioni sostitutive senza che sia mai stata sollevata la correlata questione; conseguentemente, la stessa deve ritenersi preclusa; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella 'determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.