Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as defense attacks fact-finding within exclusive appellate jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court erred in finding criminal responsibility due to insufficient evidence and a lack of proof regarding the finality of a prior January 2019 order. The court ruled that these arguments concern the evaluation of facts and evidence, which falls exclusively within the appellate court's competence, as the lower court provided adequate and logical reasoning based on correct inference criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals attacking the reconstruction of facts or the evaluation of evidence are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the appellate court over the merits of the case.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELODIA VINCENZO nato a PALERMO il 24/03/1992 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Melodia Vincenzo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta vizio di motivazione, dolendosi dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per inadeguatezza ed insufficienza delle prove a carico di questi e per assenza di prova in ordine alla definitività del precedente provvedimento del gennaio 2019.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto alla definitività della precedente violazione (accertata con verbale del 28.1.2019), che il rilievo difensivo è formulato in termini generici e puramente oppositivi, a fronte della puntuale motivazione offerta dalla Corte di merito, che ha richiamato in proposito la deposizione del teste di P.G. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre