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Sentenza — n. 4513/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal conviction for traffic violation annulled as offense depenalized; administrative penalty suspended revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4513/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court annulled the criminal conviction and revoked the driver's license suspension because the alleged traffic violation was no longer a crime under the 2016 depenalization law. Although the defendant argued for a new administrative proceeding, the Court noted that the specific law in force at the time of the offense did not mandate such transmission. Consequently, the criminal sentence was voided without remittal, and the accessory penalty was cancelled.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 8/2016; Art. 9 D.Lgs. n. 8/2016: When a law depenalizes offenses previously punishable by imprisonment, the court must annul the criminal conviction without remittal if the offense is no longer a crime, and the court is not obliged to transmit the case to administrative authorities unless the specific depenalizing law explicitly provides for such transmission.

Parole chiave

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depenalization of offenses criminal conviction annulment administrative penalty revocation driver license suspension non-retroactivity principle traffic violation statute transmission of acts infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016
art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689
Considerato che l'illecito contestato al ricorrente nel capo d'imputazione (violazione dell'art. 116, comma 13) non é più previsto dalla legge come reato, per effetto del D.Lgs.
art. 9 d.lgs. n. 8/2016
8/2016 si impone, ai sensi dell'art. 9, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento.
art. 40 legge 24 novembre 1981, n. 689
art. 41 legge 24 novembre 1981, n. 689

Giurisprudenza citata

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Sez. Un, n. 25457 del 29.3.2012, Campagne Rudie, rv. 252694
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUPERI SALVATORE nato a NAPOLI il 17/08/1992 avverso la sentenza del 09/01/2015 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; In fatto e diritto Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Luperi Salvatore, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 13, cod. strada, accertato in Giugliano il 28.11.2011. Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza del reato, invocando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revoca della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

Considerato che l'illecito contestato al ricorrente nel capo d'imputazione (violazione dell'art. 116, comma 13) non é più previsto dalla legge come reato, per effetto del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, in vigore dal 6.2.2016, in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali é prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Poiché nella specie non ricorre e, comunque, non é stata contestata, la fattispecie punibile con pena detentiva (pena prevista per il caso di recidiva nel biennio), viene meno la qualificazione reitaria del fatto contestato.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato. La dichiarazione di sospensione della patente di guida deve essere revocata. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, è consolidato il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (così Sez.

Un, n. 25457 del 29.3.2012, Campagne Rudie, rv. 252694), Nel caso in esame, tuttavia, l'art.9 d.lgs. n.8/2016 ha previsto espressamente tale obbligo, laddove ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui all'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni commesse in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell'art. 9, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Revoca la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei. Dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Napoli. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il C