Italian Court dismisses appeal against conviction for insult, ruling the defense's claim regarding the exclusion of non-punishability is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Masia Gavino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court erred in applying Article 131-bis of the Penal Code regarding the exclusion of punishability. The court rejected this, stating that the first-instance judgment validly excluded non-punishability based on the objective disvalue of the conduct and the harm caused, which were logically sound and consistent with the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 590 bis cod. pen.: The court must reject an appeal claiming erroneous application of the exclusion of punishability when the first instance correctly assessed the objective disvalue of the conduct and the resulting harm, thereby rendering the decision immune from legitimate challenges.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASIA GAVINO nato a SASSARI il 16/02/1970 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Masia Gavino, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art.590 bis cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e del danno cagionato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr4icnte