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Ordinanza — n. 4511/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Roberto Sammartino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of the penalty under Article 62-bis of the Criminal Code and criticized the lower court's lack of specific reasoning regarding his criminal responsibility. The court rejected these claims because the first complaint sought a prohibited re-evaluation of the sentence's congruity, while the second consisted of entirely generic and unspecified allegations without concrete legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it seeks a new evaluation of the penalty's congruity absent arbitrariness or illogical reasoning, and if it contains only generic complaints lacking specific legal grounds to challenge the judgment's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints penalty congruity lack of motivation criminal responsibility attenuazione della pena gravità della pena formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.;
Art. 366 c.p.c.
art. 95 d.P.R. 115/2002
art. 62-bis cod. pen
inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARTINO ROBERTO nato a PALERMO il 03/04/1972 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Sannmartino Roberto, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che la difesa lamenta:

1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.;

2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza di motivazione della sentenza impugnata. Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto per le modalità della condotta e l'assenza di positivi elementi di valutazione; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Considerato che le ragioni di doglianza contenute nel secondo motivo di ricorso sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argonnentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del