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Ordinanza — n. 4510/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against traffic conviction for lack of specific grounds and discretionary sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding insufficient reasoning and sentencing errors. The defense argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances and suspended sentence, but the lower court provided a coherent argument based on the objective disvalue of the conduct and the defendant's negative personality profile. The court ruled that the first-instance judgment was not arbitrary and that the discretionary decision on the suspended sentence was justified by the defendant's prior record, thus upholding the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 186 cod. strada. The Supreme Court holds that an appeal based on generic complaints of insufficient reasoning or discretionary sentencing errors is inadmissible when the lower court's decision is supported by a coherent argumentative structure and is not arbitrary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility insufficient reasoning standard discretionary sentencing review Article 131-bis non-prosecution suspended sentence denial traffic offense conviction negative personality profile attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che, nel motivo unico di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, dolendosi della carenza di motivazione; della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che, nel motivo unico di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, dolendosi della carenza di motivazione; della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAMANTESE LUCA nato a MAGENTA il 03/06/1972 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Diamantese Luca, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) cod. strada. Rilevato che, nel motivo unico di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, dolendosi della carenza di motivazione; della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.; della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; della mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che ì rilievi difensivi, del tutto generici e privi di confronto con la motivazione espressa dai giudici di merito, sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione congrua, non censurabile in questa sede.

Rilevato che la critica riguardante l'assenza di motivazione è palesemente destituita di fondamento; rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'entità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti.

Considerato che il motivo riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato: il giudizio discrezionale, rimesso al giudice di merito, avente ad oggetto la prognosi negativa circa il comportamento futuro dell'imputato è ancorato a salde giustificazioni, non censurabili in questa sede, discendenti dalla considerazione dei precedenti annoverati dal ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigl