Cassation court dismisses appeal against traffic offense conviction for erroneous law application and contradictory reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim of erroneous legal application regarding the duty to notify a defense attorney. The defense argued for contradictory reasoning based on evidence, but the court found these issues concerned factual evaluation reserved for the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's reasoning was sound and consistent with established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 7, cod. strada; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: The duty to notify a suspect of the right to legal counsel does not apply when they refuse to submit to an alcohol test, as the defense attorney's presence is only relevant for ensuring the integrity of a non-repeatable act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADALINO SALVATORE nato a CARINI il 10/10/1964 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Pedalino Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
1. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 7, cod. strada.
2. Contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove acquisite. Considerato che il primo motivo di ricorso, nel quale la difesa si duole del mancato avvertimento rivolto al conducente dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. si pone in palese contrasto con gli orientamenti espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in base ai quali, in caso di rifiuto, non è richiesta la somministrazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. ex multis Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745 - 01:
«L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini»; precedenti conformi N. 34470 del 2016 Rv. 267877 - 01, N. 4896 del 2020 Rv. 278579 - 01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920 - 01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028 - 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603 - 01, N. 16816 del 2021 Rv. 281072 - 01).
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel secondo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere este