Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4507/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic court verdict for drug possession and license suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4507/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared Vincenzo Cupo's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the conviction for drug possession and the length of his driving license suspension. The defense argued that the lower court erred in fact-finding and legal application concerning the severity of the offense and the administrative penalty. The court ruled that the appellate court correctly evaluated the evidence and applied established criteria for sentencing, leaving no room for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: The Cassation Court declares an appeal inadmissible when the defense's arguments regarding the conviction and sentencing actually concern the factual reconstruction and evaluation of evidence, which fall exclusively within the competence of the Court of Appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal traffic offense conviction drug possession evidence license suspension penalty appellate court competence factual evaluation review Cassation Court ruling esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Nullità della impugnata sentenza a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
b) ed e) c.p.p., violazione di legge; violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 131 bis cod. pen.
in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
Art. 187, comma 8, cod. strada
13 e 32 Cost., art. 187 cod.
Art. 218, comma 2, cod. strada
271661 - 01 in cui si stabilisce che la durata della sospensione deve essere effettuata in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada).
art. 131 bis cod. pen
in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
artt. 125, comma 3 c.p
in relazione agli artt. 125, comma 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661
Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661 - 01 in cui si stabilisce che la durata della sospensione deve essere effettuata in base ai diversi parametri di cui all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPO VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 12/02/1985 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; ì Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Cupo Vincenzo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), 2- sexies cod. strada e 187, comma 8, cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Nullità della impugnata sentenza a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) c.p.p., violazione di legge; insussistenza del delitto di cui all'art 187, comma, 8 cod. strada in relazione agli artt. 13 e 32 Cost., art. 187 cod. strada, commi 2-bis, 3 e 8, Circolare min. interno 16 marzo 2012, art. 25.

2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) c.p.p., violazione di legge; violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 131 bis cod. pen.

3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125, comma 3 c.p.p. e 187 cod. strada con riferimento alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con riferimento all'art. 187, comma 8, cod. strada, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale (si veda quanto illustrato in sentenza nella parte in cui si evidenzia come debba considerarsi legittima la richiesta dell'operatore rivolta all'imputato di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti, atteso che il ricorrente, alla vista della Polizia, ingurgitava un involucro che aveva in mano, circostanza che lasciava logicamente ritenere che si trattasse di sostanza stupefacente).

Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, non fosse di speciale tenuità. Considerato, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la determinazione della durata della sospensione della patente di guida è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo i giudici posti in rilievo la gravità dei fatti, connotati da una pluralità di violazioni alle norme del codice della strada: trattasi di congrua motivazione alla luce dei criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr.

Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661 - 01 in cui si stabilisce che la durata della sospensione deve essere effettuata in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore DEp