Cassation court dismisses appeal on negligence traffic homicide, citing lack of reasoning and expired statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding insufficient reasoning and the statute of limitations. The defense claimed the lower court failed to properly justify the imputability of the driver and the pedestrian's behavior, while also arguing the crime had expired. The court ruled that these arguments concerned factual evaluation reserved for the appellate court and found the limitation period had not yet elapsed due to the specific provisions for traffic-related negligent homicide.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 cod. pen.; Art. 157, comma 6 cod. pen.: Appeals challenging the factual reconstruction of the crime or the application of the statute of limitations are inadmissible if they merely reiterate the appellate court's reasoning without demonstrating a logical flaw, as such matters fall exclusively within the competence of the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOJACONO DAVIDE nato a VIBO VALENTIA il 17/04/1991 avverso la sentenza del 23/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Lojacono Davide, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Fatto commesso il 28/1/2010. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione dell'art. 125 cod. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto;
2. Violazione dell'art. 125 cod. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ricostruzione del comportamento serbato dal pedone investito 3. Violazione dell'art. 125 cod. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione del reato. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo e secondo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che le deduzioni aventi ad oggetto l'intervenuta prescrizione del reato sono destituite di fondamento: per effetto del regime introdotto dalla legge 251/2005, applicabile al caso in esame in ragione dell'epoca del commesso reato, in base alla previsione normativa di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen., i termini di cui al primo comma del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale; ne consegue che il termine massimo di prescrizione della fattispecie che occupa, punito con pena massima di anni sette di reclusione, è pari ad anni 17 e mesi 6, non ancora decorsi (cfr.
Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Rv. 283488 - 01:"Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di quattordici anni e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi"). Né rileva il fatto che siano state concesse le circostanze attenuanti generiche, le quali, in base al regime introdotto dalla legge 251/2005 non sono suscettibili di incidere sulla prescrizione del reato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il