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Ordinanza — n. 4504/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to specify legal reasons under Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4504/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Raia Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision regarding a conviction for driving without a license, citing vague criticisms of the reasoning and alleged misinterpretation of evidence. The court ruled that the appeal grounds were too general and failed to specify the legal reasons and factual elements required by the Code of Criminal Procedure, rendering the request for review invalid.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the request; generic or purely oppositional criticisms are insufficient and result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal Code of Criminal Procedure specific grounds required driving without license recidivism in driving mancata prova di parzialità verosimiglianza della persecuzione documenti attendibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA FRANCESCO nato a BRINDISI il 04/05/1982 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Raia Francesco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di guida senza patente con la recidiva nel biennio. Fatto accertato in data 11/1/2021. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la inadeguatezza della motivazione offerta dalla Corte di merito ed il travisamento della prova riguardante la definitività della precedente violazione accertata.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso sono formulate in termini puramente oppositivi le critiche alla giustificazione a sostegno della sentenza impugnata, in cui si precisa che dalla comunicazione notizia di reato in atti - pienamente utilizzabile ai fini della decisione attesa la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato - risultava accertata, con verbale elevato in data 2/6/2020, altra analoga violazione al codice della strada che non aveva formato oggetto di oblazione o di ricorso innanzi al Prefetto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore