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Ordinanza — n. 4500/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new factual grounds and reiteration of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4500/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court lacked motivation regarding the refusal of an alcohol test and the irregularity of being invited into a police vehicle. The court rejected these claims as repetitive of arguments already dismissed by the Court of Appeal and noted that the lower court's factual findings were based on sound inferences and expert testimony, which the cassation judge cannot re-evaluate.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In cassation proceedings, the court is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact reconstruction, limiting its review to the legality of the lower court's reasoning and the absence of logical flaws in the established facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual findings re-evaluation alcohol test refusal police vehicle entry logical reasoning flaws abuso di alcol sottrazione alla prova del sangue violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO TOMMASINO nato a DESIO il 22/10/1974 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Caruso Tonnmasino, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di rifiuto ex art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato due motivi di doglianza nei quali lamenta mancanza ed illogicità della motivazione, adducendo che difettavano i presupposti perché il proprio assistito venisse sottoposto al controllo dell'alcoltest e che il ricorrente, del tutto irritualmente, fu invitato a salire nella vettura dei Carabinieri per essere condotto negli uffici della caserma.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso sono reiterative di motivi di doglianza puntualmente esaminati dalla Corte di merito e disattesi con argomentazioni prive di aporie logiche, con le quali il ricorso non si confronta (si veda quanto riportato alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui si pone in evidenza come, alla stregua della deposizione del teste qualificato, il ricorrente, fermato per il controllo, presentasse una sintomatologia tipica di uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici e che lo stesso, invitato ad aspettare una pattuglia munita di etilonnetro avesse più volte opposto il suo rifiuto all'accertamento).

Considerato che i rilievi difensivi prospettano una non consentita diversa ricostruzione del fatto, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere