Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4498/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic conviction for lack of causation regarding aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4498/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for a traffic offense. The defense argued for a statutory exemption under Article 131-bis of the Penal Code and contested the application of an aggravating circumstance under Article 186 of the Road Code. The court rejected these claims, finding the statutory exemption inapplicable due to the objective disvalue of the conduct and confirming that the accident resulted from the driver's impaired ability to control the vehicle rather than external factors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 186, comma 2-bis, cod. strada: The statutory exemption for lack of criminal intent is invalid when the objective disvalue of the conduct warrants punishment, and aggravating circumstances based on driver impairment are established if the accident stems from internal vehicle control failures rather than external interference.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal exemption lack intent traffic offense aggravating circumstances driver impairment causation road code sentencing inadmissible appeal traffic guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; inadeguatezza e insufficienza della motivazione in ordine alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art.
Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada
pen.; inadeguatezza e insufficienza della motivazione in ordine alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; inadeguatezza e insufficienza della motivazione in ordine alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4 n. 54991 del 24/10/2027, Rv. 271557
Sez. 4 n. 54991 del 24/10/2027, Rv. 271557).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA FRANCO nato a FOGGIA il 21/07/1959 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Palma LPOZO- j -' ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) e 2-bis cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; inadeguatezza e insufficienza della motivazione in ordine alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato, quanto alla deduzione concernente la mancata ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada, che la Corte di merito, con motivazione priva di aporie logiche, supportata da adeguati riferimenti alle risultanze processuali, ha osservato come il sinistro stradale, per modalità di accadimento, fosse da ascriversi alla impoverita capacità di governare il veicolo da parte del conducente a causa delle condizioni di alterazioni in cui versava (circostanza palesata dal fatto che l'imputato è impattato più volte contro il grad-rail senza alcuna interferenza esterna).

Ritenuto che la giustificazione soddisfa i criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 4 n. 54991 del 24/10/2027, Rv. 271557). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore