Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal and factual grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Emanuele Savio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Savio's counsel argued against the lower court's exclusion of acquittal causes, but the grievances were deemed entirely generic and lacking specific legal or factual support. The court ruled that under the Code of Criminal Procedure, appeals must explicitly state the legal reasons and factual elements supporting the request, which this appeal failed to do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 cod. proc. pen.; Appeals must specify legal reasons and factual elements; generic grievances lacking specificity render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVIO EMANUELE nato a CHI VASSO il 28/05/1984 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Savio Emanuele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno della esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il PrHsi