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Ordinanza — n. 4496/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on traffic offense sentencing, ruling detailed justification unnecessary for medium penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4496/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentence length for a traffic offense, arguing a violation of the law and lack of reasoning under Article 133 of the Penal Code. The court held that detailed motivation is only required for sentences near the maximum or above average, making the first-instance judgment's reasoning sufficient for a medium penalty.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing allows for general expressions of congruity and fairness without detailed reasoning unless the penalty is exceptionally high or low relative to the statutory range.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code article 133 traffic offense penalty motivation requirement cassation inadmissibility judicial discretion proportional punishment dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado.
art. 133 cod. pen
Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Mastro, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, Mastro, n. 36104 del 27/04/2017, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013
Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUZZO FRANCESCO nato a GENOVA il 24/09/1969 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Nuzzo Francesco, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) e 2-sexies cod. strada e condannato alla pena di giorni dieci di arresto ed euro 1250,00 di ammenda. Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado. Considerato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (cfr.

Sez. 2, Mastro, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243: «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: " pena congrua", " pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale»;

Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere e