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Ordinanza — n. 4493/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drunk driving conviction due to inadmissible procedural grounds and lack of prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4493/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Silvio Ciampini's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding prescription, nullity, and lack of non-punishment. The defense argued that the court failed to examine specific facts and ignored potential instrument errors in the breathalyzer test, while also claiming the administrative suspension decision did not bind the criminal judge. The court ruled that the positive breathalyzer results were validly established and that the defense failed to prove any instrument vices, rendering the appeal's procedural grounds invalid.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada; Art. 129 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the defense fails to substantiate claims of breathalyzer invalidity or instrument errors, and when procedural defects like prescription are not properly raised or are precluded by the manifest infirmity of the main grounds.

Parole chiave

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drunk driving conviction breathalyzer validity criminal prescription procedural nullity non-punishment exclusion administrative autonomy Cassation inadmissibility guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per assenza o illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 187 cod. proc. pen.
Art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per assenza o illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci
ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv.
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv.
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMPINI SILVIO nato a FROSINONE il 02/07/1986 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ciannpini Silvio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) e 2-sexies cod. strada. Fatto commesso il 23/6/2019. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1. Intervenuta prescrizione del reato;

2. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione agli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessa motivazione su un punto decisivo in relazione alla efficace verificazione dell'evento, assenza e illogicità della motivazione in merito all'elemento oggettivo.

3. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per assenza o illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); considerato che il regolare funzionamento dell'etilometro è stato validamente desunto in sentenza dall'esito positivo delle due prove a cui è stato sottoposto il ricorrente, dal contenuto dell'annotazione di P.G. acquisita agli atti e dalle dichiarazioni del teste qualificato esaminato in dibattimento, il quale ha confermato che l'apparecchio era stato regolarmente revisionato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); considerato, quanto alle deduzioni concernenti l'esito del giudizio promosso avverso il provvedimento amministrativo di sospensione della patente di guida, che tra i due procedimenti vi è totale autonomia, sicchè la decisione assunta dal Giudice di Pace non è vincolante per il giudice penale.

Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato che l'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato (motivo primo), atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025