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Ordinanza — n. 4492/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and violation of appellate court's exclusive fact-finding power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4492/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for errors in the application of traffic and criminal laws regarding negligence, but the court found the first ground violated the exclusive competence of the appellate court to re-evaluate facts and evidence. The second ground was rejected as entirely generic and contradictory to the detailed reasoning provided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and appeals must contain specific, non-generic grounds contradicting the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal exclusive appellate competence generic grounds rejection re-evaluation of facts traffic negligence liability incidente stradale infrazione al codice della strada causalità dell'infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 190 cod. strada
Art. 140 cod. strada
Art. 590 bis, comma 7 cod. pen.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 590- bis, comma 7 cod.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 590- bis, comma 7 cod. pen
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 590- bis, comma 7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZILLO BIAGIO nato a MADDALONI il 08/09/1988 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Lanzillo Biagio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt.590 bis cod. pen.; 189, commi 1, 6 e 7 cod. strada. Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 190 e 140 cod. strada;

2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 590- bis, comma 7 cod. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata giustificazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al fatto a lui ascritto, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato che il secondo motivo di ricorso contiene enunciati del tutto generici, palesemente in contrasto con la trama motivazionale della sentenza, in cui sono illustrate in modo puntuale e analitico le ragioni del convincimento maturato dai giudici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estenso