Italian Court dismisses appeal regarding substitute penalties, ruling the defendant failed to request them in court proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant failed to explicitly request substitute penalties during the appellate hearing. Although the defense argued for alternative sanctions based on prior case law, the court held that under the Cartabia reform, such a request must be made specifically during the discussion phase of the appeal. Consequently, the appellate court's implicit rejection of the request was deemed valid, and the appeal was dismissed with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 d.lgs. 150/2022; Art. 20-bis cod. pen.: A request for substitute penalties must be explicitly raised by the accused during the appellate hearing discussion, and the appellate court may implicitly reject such a request based on the defendant's criminal record without further justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAINI MARCO nato a ASCOLI PICENO il 12/05/1987 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Traini Marco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: violazione dell'art. 606 comma 1 lettera b),c),d),e) cod.proc. pen. in relazione all'art. 545- bis cod. proc. pen., 2, 20-bis e 132 cod. pen., 53, 55, 56-quater legge 689/81, 95 d.lgs. 150/2022; omessa, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto.
Ritenuto che, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire — al più tardi — nel corso dell'udienza di discussione d'appello, presupposto che non risulta essersi verificato nel caso in esame (cfr.
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017 - 01:"In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame").
Considerato, in ogni caso, che la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive deve intendersi implicitamente disattesa dalla Corte di merito sulla base di argomentazioni che, sebbene riferite alla invocata applicazione della libertà controllata, sono validamente estensibili all'istituto di nuova introduzione: sul punto i giudici di appello, con argomentare immune da censure, hanno infatti ritenuto che il prevenuto fosse immeritevole del beneficio richiesto, ponendo in evidenza come i plurimi precedenti annoverati rivelassero un'accentuata inclinazione a delinquere ed una insensibilità all'osservanza delle prescrizioni dell'autorità (cfr.
Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725 - 01:"La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni").
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Co