Cassation court dismisses appeal regarding sentencing and denial of generic mitigating circumstances for attempted burglary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's complaints about sentencing and the refusal of generic mitigating circumstances. The lower court had already provided sufficient reasoning regarding the appellant's negative personality and criminal history, rendering the penalty proportionate. Consequently, the cassation court held that re-evaluating the sentence's congruity or denying mitigating factors based on prior records does not constitute a new assessment prohibited in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Sez. 5, n. 5582/2013: In cassation proceedings, a challenge seeking a new evaluation of the sentence's congruity is inadmissible when the lower court's determination was not arbitrary or illogical, and generic mitigating circumstances may be denied based on the defendant's criminal record without requiring an explicit evaluation of every defensive argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEBELLO STEFANO nato a PENNE il 17/07/1978 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Montebello Stefano, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto in abitazione. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici e l'entità del fatto, rispetto al quale la pena irrogata è stata ritenuta del tutto congrua e proporzionata; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estenso