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Ordinanza — n. 4488/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and insufficient reasoning on substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4488/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Crimi Alessandro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued for violations regarding the specific aggravating circumstance of theft and the rejection of substitute penalties, but the court found these arguments repetitive of previously rejected complaints. The appellate court's reasoning on the defendant's recidivism and lack of merit for substitute sanctions was deemed sufficient and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 441, 522, 53, 58, 59 I. 689/81: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected by the court of first instance, and if the appellate court provided adequate motivation for rejecting substitute penalties based on the defendant's criminal history.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds rejection substitute penalties denial recidivism assessment procedural costs award theft aggravating circumstance right of defense protection favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen.
Art. 441 cod. proc. pen.
Art. 522 cod. proc. pen.
Art. 545-bis cod. pen.
Art. 53 I. 689/81
Art. 58 I. 689/81
Art. 59 I. 689/81
artt. 545-bis cod. pen
Violazione degli artt. 545-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019
Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Rv.
Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013
Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI ALESSANDRO nato a MARSALA il 14/01/1983 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Crimi Alessandro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. per essersi impossessato di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso.

1. Violazione degli artt. 441 e 522 cod. proc. pen.: il ricorrente lamenta l'erroneo riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, evidenziando come la contestazione, la quale contemplava la diversa aggravante della destrezza, non contenesse indicazioni sufficientemente chiare dalle quali potersi desumere la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen.

2. Violazione degli artt. 545-bis cod. pen. e 58 I. 689/81, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto delle pene sostitutive.

3. Violazione degli artt. 53, 58 e 59 I. 689/81, vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà delle argomentazioni poste a fondamento del diniego dell'applicazione delle sanzioni sostitutive. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso risultano riproduttive di ragioni di doglianza già validamente disattese dalla Corte di merito con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto: i giudici di merito hanno precisato che dalla descrizione della condotta indicata nella imputazione è agevolmente ricavabile la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., essendo precisato nella parte descrittiva che la bicicletta oggetto di furto era parcheggiata nelle immediate adiacenze di una filiale bancaria sita nella via XI Maggio di Marsala (cfr.

Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Rv. 276602 - 01:"In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa"). Considerato che, a fronte delle puntuali argomentazioni illustrate in sentenza, risultano del tutto generiche le doglianze riguardanti l'asserita impossibilità dell'imputato di avere piena cognizione degli elementi integranti la fattispecie di reato e di espletare adeguatamente la propria difesa.

Considerato quanto al secondo e terzo motivo di ricorso - da trattarsi congiuntamente per l'intima connessione delle questioni proposte - che i rilievi difensivi risultano palesemente destituiti di fondamento, avendo la Corte d'appello fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno del rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, ponendo in evidenza la consolidata propensione a delinquere dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici (cfr. Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725 - 01:"La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Con