Cassation court dismisses appeal on drug trafficking conviction, upholding lower court's sentencing based on role and quantity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fiorella Rizzo inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The lower court had convicted Rizzo for drug trafficking, noting her role as a transporter supplying organized groups despite granting generic mitigating circumstances. The court rejected the appeal as manifestly unfounded, confirming the first instance's adequate reasoning regarding the minor nature of the act and the specific aggravating factors applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision is based on pertinent experience and lacks manifest illogic, thereby confirming the manifestly unfounded nature of the challenge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO FIORELLA nato a TARANTO il 21/09/1988 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Fiorella Rizzo è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già adeguatamente risposto, con esiti convergenti con la decisione del Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, circa il riconoscimento della risanabilità della ricorrente derivante dalla sua attività di trasporto della droga che serviva a rifornire di droga, destinata alal vendita, il marito e i coimputati; ritenuto che la Corte ha confermato la adeguata motivazione addotta nella sentenza di primo grado per escludere la lieve entità del fatto, in considerazione dell 1.2 della attività svolta e della quantità di droga quotidianamente trasportata e destinata a n gruppo di soggetti ben organizzati per venderla, e che, per altro verso, ha tenuto conto del ruolo meramente esecutivo della ricorrente riconoscendole le circostanze attenuanti generiche, determinando una pena-base non distante dal minimo edittale e aumenti per la continuazione (interna) e l'aggravante ex art. 112, comma 1, n.
4. cod. pen. più contenuti rispetto ai coimputati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il PSesidente