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Ordinanza — n. 4484/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic denial of crime lacks specific factual argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4484/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Stella's appeal inadmissible for failing to substantiate his claim of innocence. Stella merely asserted the absence of criminal intent in generic terms without providing specific factual arguments. Consequently, the court rejected the appeal and ordered Stella to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is manifestly unfounded because it limits itself to asserting the non-existence of the crime in generic and apodictic terms without providing specific factual arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic denial of crime lack of factual argumentation manifestly unfounded appeal criminal intent element sufficienza della testimonianza false dichiarazioni senza giuramento prova oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA FRANCESCO nato a SASSARI il 30/04/1972 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Francesco Stella è manifestamente infondato perché si limita a asserire l'insussistenza del reato, anche con riferimento all'elemento psicologico del dolo, in in termini del tutto generici e apodittici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consiglier tensore Il Prsiente