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Ordinanza — n. 4483/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating issues already decided by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4483/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ignazio De Carolis inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal manifestly unfounded because it merely re-litigated issues the Court of Appeal had already resolved regarding drug possession and mitigating circumstances. Consequently, the lower court's decision stood without further review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it re-litigates issues already decided by the lower court without presenting new elements or arguments that could alter the outcome.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal re-litigation of issues inadmissible cassation procedural economy finality of judgment motivi di cassazione allegazioni di persecuzione contraddittorie ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CAROLIS IGNAZIO nato a MESSINA il 17/06/1975 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;26720

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto che il ricorso di De Carolis è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione, con la quale il ricorso non si confronta, che indica gli elementi di valutazione sulla base dei quali ha escluso che la droga fosse detenuta dall'imputato per solo uso personale (p.

4) e che ha escluso le circostanze attenuanti (i precedenti penali anche specifici e l'assenza di elementi di valutazione favorevoli); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigliere 9qtensore llridente