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Ordinanza — n. 4482/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4482/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4482/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFFIO PIETRO nato a TARANTO il 16/11/1955 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Pietro Caffio è manifestamente infondato perché non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione adottata dalla Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza, con esiti convergenti con quelli del Tribunale e, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha escluso il ricorrere di un caso di lieve entità evidenziando che la detenzione a fini di spaccio, da parte di soggetto con numerosi precedenti penali specifici, ha riguardato hashish per un quantitativo complessivo corrispondente a 1264 dosi in una ambito spaziale di operatività non ristretto e costituendo un punto di riferimento per un elevato numero di clienti nella zona; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4482/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Pietro Caffio è manifestamente infondato perché non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione adottata dalla Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza, con esiti convergenti con quelli del Tribunale e, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha escluso il ricorrere di un caso di lieve entità evidenziando che la detenzione a fini di spaccio, da parte di soggetto con numerosi precedenti penali specifici, ha riguardato hashish per un quantitativo complessivo corrispondente a 1264 dosi in una ambito spaziale di operatività non ristretto e costituendo un punto di riferimento per un elevato numero di clienti nella zona; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricorso per cassazione esame di cassazione legittimazione ad agire legittimazione a ricorrere decisione incidentale impugnabile risposta alla petizione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFFIO PIETRO nato a TARANTO il 16/11/1955 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Pietro Caffio è manifestamente infondato perché non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione adottata dalla Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza, con esiti convergenti con quelli del Tribunale e, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha escluso il ricorrere di un caso di lieve entità evidenziando che la detenzione a fini di spaccio, da parte di soggetto con numerosi precedenti penali specifici, ha riguardato hashish per un quantitativo complessivo corrispondente a 1264 dosi in una ambito spaziale di operatività non ristretto e costituendo un punto di riferimento per un elevato numero di clienti nella zona; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso iL29 novembre 2024 Il Consigl estensore Il Preicterlte