Criminal appeal dismissed for lack of manifest illogicality regarding conduct qualification under Art. 341-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Valerio Sau inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reconstruction of his conduct and its qualification under Article 341-bis of the Penal Code, arguing the reasoning was flawed. The court rejected these claims, finding no manifest illogicality in the appellate court's argumentation based on common experience and relevant case law, while also noting the appellant failed to address the court's reference to the statements of those who witnessed the offensive behavior.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a conviction for insult is inadmissible if it fails to demonstrate manifest illogicality in the appellate court's reasoning regarding the conduct's qualification and does not effectively confront the court's reference to witness statements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAU VALERIO nato a SASSARI il 27/10/1985 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Valerio Sau, che contesta la ricostruzione della condotta del ricorrente, e la sua qualificabilità ex art. 341-bis cod. pen. non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione adottata dalla Corte di appello sulla base di pertinenti massime di comune esperienza con esiti convergenti con quelli del Tribunale; né si confronta con quella parte della sentenza in cui si richiamano le dichiarazioni di coloro che hanno assistito alla condotta oltraggiosa udendo le espressioni adoprate dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 ivembre 2024 Il Consiglier nsore Il Presi ente