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Ordinanza — n. 4476/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4476/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4476/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS RICCARDO nato a CAGLIARI il 05/01/1988 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; ritenuto che il ricorso di Riccardo Melis è manifestamente infondato perché — a differenza di quanto vi si si adduce — la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva, non limitandosi a valutare la sussistenza di plurimi, variegati e anche specifici precedenti penali ma anche evidenziando che alcuni di essi sono successivi al reato per il quale si procede, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche ,rimarcando non soltanto i precedenti penali ma anche la considerevole quantità di sostanza stupefacente (2 chili di hascisc) detenuta a fine di spaccio e il ruolo, rilevante, di corriere svolto nell'ambito del traffico illecito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4476/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; ritenuto che il ricorso di Riccardo Melis è manifestamente infondato perché — a differenza di quanto vi si si adduce — la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva, non limitandosi a valutare la sussistenza di plurimi, variegati e anche specifici precedenti penali ma anche evidenziando che alcuni di essi sono successivi al reato per il quale si procede, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche ,rimarcando non soltanto i precedenti penali ma anche la considerevole quantità di sostanza stupefacente (2 chili di hascisc) detenuta a fine di spaccio e il ruolo, rilevante, di corriere svolto nell'ambito del traffico illecito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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domanda di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio ritardo ingiustificato forza di cosa giudicata diritto di ottenere una decisione impugnabilità di decisioni incidentali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS RICCARDO nato a CAGLIARI il 05/01/1988 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto che il ricorso di Riccardo Melis è manifestamente infondato perché — a differenza di quanto vi si si adduce — la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva, non limitandosi a valutare la sussistenza di plurimi, variegati e anche specifici precedenti penali ma anche evidenziando che alcuni di essi sono successivi al reato per il quale si procede, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche ,rimarcando non soltanto i precedenti penali ma anche la considerevole quantità di sostanza stupefacente (2 chili di hascisc) detenuta a fine di spaccio e il ruolo, rilevante, di corriere svolto nell'ambito del traffico illecito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consiglieé tensore Il Pr idente