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Ordinanza — n. 4473/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence exceeding statutory minimum due to generic contestation and justified by drug quantity and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4473/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bocanegra Panta Miguel Antonio inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentence for exceeding the statutory minimum, but the Court found his arguments generic and rejected them because the lower court adequately justified the higher penalty based on the quantity of drugs sold and his prior record of robbery and assault. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a specific sum to the fines fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal contesting a sentence exceeding the statutory minimum is inadmissible if the grounds are generic and the lower court's justification, based on aggravating circumstances like drug quantity and prior convictions, is deemed adequate.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory minimum penalty generic grounds rejection aggravating circumstances justification drug trafficking sentencing prior criminal record court costs condemnation gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCANEGRA PANTA MIGUEL ANTONIO nato il 02/03/1995 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Bocanegra è manifestamente infondato perché contesta, peraltro in termini del tutto generici, la determinazione della pena in misura non aderente al minimo edittale, peraltro adeguatamente giustificata dalla Corte evidenziando la quantità di droga smerciata e i precedenti penale iper rapina e lesioni personali, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consiglier/es/ensore Il Pre ente