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Ordinanza — n. 4472/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded legal qualification error regarding confiscation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4472/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Aamimi Brahim inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a Milan court's decision confiscating funds based on disproportionate amounts relative to his unemployed status. The court ruled that the appeal failed because the alleged legal error was not immediately evident from the indictment or the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals based on erroneous legal qualification are admissible only for manifest errors, requiring the qualification to be immediately and indisputably eccentric to the charge, rendering specific, non-autosufficient violations of law inadmissible.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal erroneous legal qualification confiscation of funds procedural inadmissibility disproportionate confiscation false dichiarazioni senza giuramento alibi diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 85/bis d.P.R. n. 309 del 1990
283023 - 01), ritenuto che la confisca della del denaro nella sentenza viene disposta ex art. 85/bis d.P.R.
Art. 240/bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AAMIMI BRAHIM nato il 01/02/1984 avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto il ricorso di Aamimi è manifestamente infondato perché In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 In del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01), ritenuto che la confisca della del denaro nella sentenza viene disposta ex art. 85/bis d.P.R. n. 309 del 990 e 240/bis cod. pen. perché trattasi di somme sproporzionate rispetto alla condizione di disoccupato e impossidente e stante la giustificazione generica al riguardo dallo stesso fornita, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis I 29 novembre 2024 Il Consi i re estensore II,15résidente Angeli sta PierVgi Di Stefano L DEPOSITATA IN CANCELLERIA =4 F Q/2025 Fun