Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4470/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded recidivism arguments regarding repeated escape offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4470/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Loi Tomaso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the application of recidivism, but the court found the lower court's reasoning sound regarding repeated escape offenses. The decision rests on the principle that the appellate court adequately addressed the issues without logical flaws in its evidentiary assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reposes questions already adequately answered by the appellate court and lacks manifest illogical reasoning in the probative evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility recidivism repeated offenses evidentiary reasoning flaws appellate court review court costs and fine facoltà di astenersi dal testimoniare difetto di motivazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOI TOMASO nato a LANUSEI il 22/09/1980 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Loi è manifestamente infondato perché ripropone questioni, alle quali la Corte di appello ha adeguatamente risposto e una rivalutazione degli elementi di prova non fondata su manifeste illogicità nel ragionamento probatorio della Corte; ritenuto, circa l'applicazione della recidiva, che la Corte noi si è limitata a rilevare la presenza dei precedenti penali ma ha osservato che essi riguardano delitti della medesima specie (evasioni( reiterati nonostante le pene detentive subite e le misure alternative alla pena di cui l'imputato ha beneficiato, cos= dimostrando una ingravescente pervicacia nel delinquere< ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigliere tensore Il pre 'dente