Criminal appeal dismissed for drug trafficking recidivism; court upheld conviction and new sentencing due to renewed danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Grossi inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. Grossi argued against the sentencing, but the court found no logical flaws in the reasoning regarding recidivism and the specific danger posed by using his residence as a drug dealing location. Consequently, the appeal was rejected, and Grossi was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the judgment is not manifestly unreasonable, particularly when the court correctly applies recidivism rules by assessing both prior criminal history and the renewed danger posed by the defendant's current conduct.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSI CLAUDIO nato il 13/09/1971 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;26569
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di Claudio Grossi è manifestamente infondato perché[non evidenzia manifeste illogicità nella motivazione con cui la Corte, con esiti convergenti con quelli della sentenza del Tribunale di Latina e sulla base di pertinenti massime di esperienza, ha confermato la sua condanna per il reato ascrittogli e perché, per altro verso, la Corte ha correttamente motivato la applicazione della recidiva non limitandosi a rilevare i precedenti penale ma osservando che il reato per il quale si procede risulta in linea con i precedenti penale specifici ma mostra in aggiunta mostra una rinnovata pericolosità' di Grossi, giunto ora a utilizzare la sua abitazione come luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consiglier stensore Il P/rie dente / s