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Ordinanza — n. 4468/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for manifestly unfounded arguments regarding minor offenses and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4468/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Marco Massimiani and Ali Abbassi inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged the lower court's exclusion of minor offenses and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that the appeals were manifestly unfounded because the Court of Appeal correctly assessed the minor nature of the crimes and the lack of favorable elements for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court correctly evaluated the minor nature of the offenses and the absence of mitigating circumstances based on established experience.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeals drug trafficking offenses minor criminal acts general mitigating circumstances inadmissible appeal procedure pena massima imputazione per reati di stupefacenti riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSIMIANI MARCO nato a CORI il 25/08/1980 ABBASSI ALI nato a VELLETRI il 22/04/1989 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il motivo unico del ricorso di Alì Abbassi e il terzo motivo del ricorso — al quale aggiungesi memoria difensiva — di Marco Massimiani — al quale aggiungesi memoria difensiva — sono manifestamente infondati perché con adeguata argomentazione la Corte d'appello ha escluso la lieve entità dei reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 oggetto dei capi 18, 30, 31, 36 e 39 sulla base di una valutazione complessiva delle condotte realizzate trasportand , in un periodo di emergenza epidemiologica, la cocaina tramite un corriere espresso gls (presso il quale Abbassi lavorava) che in quel periodo, a differenza di altri, poteva liberamente circolare su territorio così anche approfittando della maggiore difficoltà delle Forze dell'ordine a effettuare controlli; ritenuto che i primi due motivi del ricorso — al quale aggiungesi memoria difensiva — di Massimiani, concernenti la sua responsabilità per i reati per i quali è stato condannato, sono manifestamente infondati — perché non evidenziano manifeste illogicità della argomentazione a sostegno della decisione adottata dalla Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di esperienza, con esito convergente con quella del Tribunale — così come lo è il quarto, poiché la Corte d'appello ha correttamente chiarito che non sono emersi elementi di valutazione favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre reiterate e attuate con modalità callide sono state le cessioni di sostanza stupefacente ; ritenuto, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consiglie stensore esi